TUTELA DEL VIAGGIATORE

Cosa accade se perdo il volo, treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto per raggiungere il punto d’incontro della visita guidata nell’orario stabilito?

Se nel caso di tour prenotato l’utente dovesse perdere il volo, treno, autobus o qualsiasi altro mezzo per recarsi all’orario stabilito si può avere la possibilità di poter usufruire di un rimborso e/o compensazione pecuniaria per il danno subito.

Come fare per poter aderire a questa richiesta ed usufruire della tutela del viaggiatore?

Occorre semplicemente informare le guide turistiche del problema sorto, le quali metteranno in contatto l’utente con l’esperto professionista, che darà tutte le delucidazioni del caso di specie.

Se usufruisco della richiesta di rimborso che costi dovrò affrontare?

Usufruire della tutela del viaggiatore e ottenere un risarcimento e /o una compensazione pecuniaria è a titolo gratuito per ogni singolo caso.

Cosa si intende per ” ogni singolo caso”?

Ogni singolo caso si riferisce alla perdita, cancellazione, negato imbarco, ritardo di un volo e/o tutto ciò che concerne il bagaglio: smarrimento, ritardata consegna, danneggiamento.

Quali sono i documenti che devo assolutamente conservare per poter fare richiesta di risarcimento?

L’utente per poter avanzare la richiesta di risarcimento dovrà essere in possesso del titolo di viaggio proprio o anche degli altri passeggeri se viaggiava in compagnia, e qualora si trattasse di una risarcimento per smarrimento, ritardata consegna o danneggiamento bagaglio, anche del PIR (denuncia bagaglio) effettuata presso il Lost and Found dell’aeroporto di riferimento.

In che cosa consiste la tutela del viaggiatore?

La normativa comunitaria a livello europeo prevede una tutela ad ampio raggio riguardante il viaggiatore sotto molteplici aspetti:

– perdita coincidenza, cancellazione, ritardo, negato imbarco di un volo e/o per qualsiasi mezzo di trasporto;

– perdita, smarrimento, ritardata consegna bagaglio;

– danno da vacanza rovinata.

Quale compensazione pecuniaria posso ottenere a titolo di risarcimento nel caso di ritardo o cancellazione di un volo?

Specifiche disposizioni legislative prevedono che, nel caso in cui il volo abbia subito un ritardo maggiore a 3 ore, ogni passeggero ha il diritto ad ottenere un indennizzo monetario che, in base alla distanza della tratta e alle circostanze, è compreso tra 250 e 600 €.

Secondo il Regolamento UE 261/2004 il rimborso ritardo aereo ammonta a:

  1. 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
  2. 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  3. 600,00 € per le tratte aeree oltre i 3.500 km.

E se perdessi il bagaglio?

Se avete aspettato la consegna del vostro bagaglio e questo non è arrivato oppure se ve lo hanno consegnato danneggiato, la prima cosa da fare è la denuncia di smarrimento. Dovrete quindi recarvi subito allo sportello Lost & Found dell’aeroporto presentando il biglietto aereo e il tagliandino del bagaglio imbarcato, vi verrà consegnata una copia del Rapporto di Smarrimento Bagaglio dove troverete il numero pratica, il famoso PIR (Property Irregularity Report). Dopodiché attendete le istruzioni degli addetti che vi diranno come procedere.

A chi rivolgermi per poter ottenere un risarcimento in caso di perdita, danneggiamento e /o ritardata consegna bagaglio?

Occorre semplicemente informare le guide turistiche del problema sorto, le stesse metteranno in contatto l’utente con il consulente professionista, che darà tutte le delucidazioni del caso di specie.

Quale compensazione pecuniaria posso ottenere a titolo di risarcimento nel caso di perdita, danneggiamento o ritardata consegna bagaglio?

La normativa applicabile allo smarrimento, al danneggiamento o al bagaglio in ritardo è quella di cui all’ art. 22 della Convenzione di Montreal e del successivo Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In caso di ritardata consegna dei bagagli, l’allegato al Regolamento (CE) n. 889/2002 sancisce il diritto ad un risarcimento fino all’importo di 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (ad oggi, pari ad € 1.071,63).